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A CHI SPETTA
A coloro che sono già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo
dell'assicurazione generale obbligatoria (Stato, Enti locali, Fondi Speciali INPS, ecc.) che abbiano
anche altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS non sufficienti per il
diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. In tal caso, l'INPS liquida una pensione che si
aggiunge a quella degli altri Fondi (e perciò è chiamata "supplementare").
REQUISITI
Essere titolari di pensione di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo (Stato, Enti locali,
Fondo elettrici, telefonici, ecc.) dell'assicurazione obbligatoria INPS;
avere dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS non sufficienti per
raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia;
avere compiuto l'età pensionabile (vedi scheda "Età pensionabile");
aver cessato l'attività lavorativa, se lavoratori dipendenti.
in caso di invalidità, essere in possesso dei requisiti per ottenere l'assegno ordinario di
invalidità (riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni
confacenti alle attitudini del lavoratore).
A CHI NON SPETTA
Ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati,
ingegneri, ecc.);
ai titolari di pensione a carico dell'ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori dello Spettacolo). Le
norme che regolano i rapporti tra l'INPS e l'ENPALS stabiliscono che agli iscritti all'uno o
all'altro Ente deve essere corrisposto un solo trattamento per tutta la contribuzione da lavoro
dipendente versata presso i due enti.
In questa esclusione non rientrano i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata
dell’INPS, i quali ottengono la pensione supplementare nella loro gestione anche se sono titolari di
pensione a carico dell’ENPALS e delle Casse dei liberi professionisti.
DA QUANDO DECORRE
- Dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
L'IMPORTO
L'importo viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione al trattamento
minimo; ulteriori contributi versati dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto
ad un supplemento di pensione.
LA DOMANDA
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS, direttamente o tramite uno degli
Enti di patronato riconosciuti dalla legge. La domanda può essere presentata anche per posta,
preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso, ai fini della decorrenza
della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale.
I DOCUMENTI CHE SERVONO
- Modulo di domanda reperibile presso qualsiasi sede INPS o Ente di patronato;
- certificato di pensione a carico di uno dei Fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi;
- certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che
possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.