Articoli
E' una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità.
Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l'Inps.
Il titolare di assegno ordinario di invalidità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all' integrazione al trattamento minimo, all' assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.
REQUISITI RICHIESTI
Almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
DECORRENZA
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti.
Ha validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall'interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza.
Diventa definitivo dopo la terza conferma.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
I DOCUMENTI CHE SERVONO
- Modulo di domanda (IO1) da richiedere a qualunque ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
- modello SS3, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio INPS;
- certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere
rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.